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Riqualificazione energetica 2018: come ottenere le detrazioni

L'anno 2018 sta per volgere al termine e con esso anche la proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi volti all'aumento del livello di efficienza energetica.

Si tratta di un'agevolazione che permette di detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando i contribuenti decidono di fare l'upgrade di alcuni elementi di edifici già esistenti e non ancora in costruzione. 

Gli aspetti principali per cui vengono riconosciute delle percentuali di detrazioni fiscali sono:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • installazione di tecnologia ecologica come i pannelli solari fotovoltaici
  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • upgrade termico dell'edificio tramite opere di coibentazione, pavimentazione o installazione di infissi

In aggiunta, il decreto include anche le migliorie apportate tramite l'applicazione della domotica. Sono, infatti, previste detrazioni fiscali per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi che permettano il controllo a distanza di impianti di climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda.

Detrazioni fiscali 2018

Vediamo di quantificare con esattezza le detrazioni fiscali 2018 che sono riconosciute.

65% delle spese sostenute a partire dal 6 Giugno 2013 fino al 31 Dicembre 2018 per interventi che riguardano le singole unità immobiliari.

Alcune detrazioni hanno subito una riduzione al 50% per quelle spese sostenute a partire dal 1° Gennaio 2018. Queste riduzioni riguardano gli interventi che prevedono:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione appartenenti almeno a classe A o con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • acquisto e messa in opera di schermature solari
  • acquisto e messa in opera di finestre con infissi inclusi

Questa riduzione vale non solo per le singole unità immobiliari ma anche per le spese sostenute da parte degli edifici condominiali a partire dal 1° Gennaio. 

Tutti gli altri interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali eseguiti dal 6 Giugno 2013 a 31 Dicembre 2021 continuano a ad usufruire di una detrazione del 65%. Lo stesso si applica, nel caso delle singole unità immobiliari, per l'installazione di caldaie a condensazione che oltre ad essere almeno di classe A siano dotati di sistemi di termoregolazione evoluti come previsto dalla comunicazione della commissione 2014/C 207/02

A partire dal 1° Gennaio 2017 le detrazioni per i condomini che decidono di avviare una riqualificazione energetica sono aumentate fino ad arrivare al 70-75% dipendemente dagli indici di prestazione energetica che si vanno a raggiungere tramite gli interventi. 

Queste percentuali di detrazione possono essere applicate solo su cifre che non superano 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui il condominio si compone. Dunque se il vostro appartamento si trova in un condominio dotato di 8 appartamenti dovrete moltiplicare 40.000 x 8= 320.000 sarà la cifra massima su cui le detrazioni potranno essere applicate.

Con tutte queste date c'è sicuramente da farsi una mappa mentale altrimenti ci si confonde. Sappiate però che le date fondamentali di cui dovete tenere conto sono la data effettiva del pagamento per le persone fisiche, enti non commerciali etc. e la data di ultimazione dell'intervento per le imprese, enti commerciali etc. 

Documentazione necessaria

Chiariti i numeri, le cifre e le date passiamo al passo successivo, cioè: che documentazione devo avere e fornire per poter usufruire delle appropriate detrazioni?

  • Asseverazione: essa è la certificazione da parte di un tecnico che l'intervento avvenuto è conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla norma. Nel caso di interventi multipli su uno stesso edificio se ne può ottenere una sola che riassuma tutti i dati e le informazioni necessarie. Essa può essere sostituita in alcuni casi dalla certificazione dei produttori in alcune casistiche, o dall'attestato di partecipazione ad un corso di formazione nel caso di autocostruzione di pannelli solari.
  • Attestato di prestazione energetica (APE): essa è prodotta a interventi ultimati da un tecnico non parte dei lavori. 
  • Scheda informativa da redigere secono il modello fornito nel D.M. 19 Febbraio 2007.

Questi documenti devono essere trasmessi entro 90 giorni dalla fine dei lavori o in via telematica o a mezzo raccomandata all'Enea (Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile) dunque è importante non procrastinare. 

A prescindere dal metodo di invio, Enea provvederà a inviare una mail per attestare la ricezione corretta della documentazione. Questa mail vi servirà poi al momento della dichiarazione dunque conservatela.

Modalità di pagamento

Fondamentale per fornire prova della spesa di acquisto è la modalità di pagamento che varia in base al tipo di contribuente. Nel caso in cui si tratti di contribuenti non titolari di reddito di impresa si dovrà effettuare un bonifico bancario o postale in modo che sia facilmente tracciabile. Se invece, il contribuente in questione è titolare di reddito d'impresa l'opzione del bonifico potrà essere sostituita dall'appropriata documentazione.

E' importante che il bonifico bancario o postale contenga nella causale indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale di chi usufruisce della detrazione, e la partita iva o codice fiscale del soggetto che riceve il bonifico.

Ovviamente visto che l'anno volge al termine vi terremo aggiornati qualora vi fossero modifiche e proroghe riguardanti l'anno 2019. Ricordate invece che per gli interventi condominiali avete tempo fino al 2021!

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